Art. 26
Diritto di riesame
In vigore dal 13 set 2023
Diritto di riesame
1. Le società hanno il diritto di chiedere un riesame dei calcoli effettuati dal verificatore e delle misure che quest'ultimo ha adottato nei loro confronti a norma del presente regolamento, compreso il rifiuto di rilasciare un documento di conformità FuelEU a norma dell', paragrafo 1.
La domanda di riesame è presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui il verificatore è accreditato entro un mese dalla notifica del risultato del calcolo o della misura da parte del verificatore.
2. Le decisioni adottate a norma del presente regolamento dall'autorità competente di uno Stato membro sono soggette a controllo da parte di un organo giurisdizionale dello Stato membro di tale autorità competente.
Storico versioni
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