Art. 39
Modifiche al regolamento (UE) 2021/694
In vigore dal 13 set 2023
Modifiche al regolamento (UE) 2021/694
Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato:
1)
l’, paragrafo 2, è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. I sei obiettivi specifici interconnessi del Programma sono i seguenti:»;
b)
è aggiunta la lettera seguente:
«f)
obiettivo specifico 6 – Semiconduttori;»
2)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 8 bis
Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori persegue gli obiettivi stabiliti nell’, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)»
(*1) Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1.)»;"
3)
all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 8 168 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:
a)
2 019 914 000 EUR per l’obiettivo specifico 1 – Calcolo ad alte prestazioni;
b)
1 663 956 000 EUR per l’obiettivo specifico 2 – Intelligenza artificiale;
c)
1 399 566 000 EUR per l’obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia;
d)
507 347 000 EUR per l’obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate;
e)
1 002 217 000 EUR per l’obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;
f)
1 575 000 000 EUR per l’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori.»
;
4)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riguardo agli obiettivi specifici 1, 2, 3 e 6, si applica l’.»
;
5)
all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 6 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.»
;
6)
all’ è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Le sinergie dell’obiettivo specifico 6 con altri programmi dell’Unione sono descritte all’ e nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781»;
7)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 bis del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l’esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall’atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall’accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell’azione lo richiedano.»
;
b)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Se le condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1781 sono soddisfatte, si applica tale articolo.»
;
8)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 bis sono ammissibili al finanziamento.»
;
9)
nell’allegato I è aggiunto il punto seguente:
«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1781.»;
10)
nell’allegato II è aggiunto il punto seguente:
«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Gli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire l’obiettivo specifico 6 sono indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1781.»;
11)
nell’allegato III è aggiunto il punto seguente:
«Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori
Le sinergie con i programmi dell’Unione per l’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781.».
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