Art. 39 · Modifiche al regolamento (UE) 2021/694

Art. 39

Modifiche al regolamento (UE) 2021/694

In vigore dal 13 set 2023
Modifiche al regolamento (UE) 2021/694 Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato: 1) l’, paragrafo 2, è così modificato: a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   I sei obiettivi specifici interconnessi del Programma sono i seguenti:»; b) è aggiunta la lettera seguente: «f) obiettivo specifico 6 – Semiconduttori;» 2) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori Il contributo finanziario da parte dell’Unione nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori persegue gli obiettivi stabiliti nell’, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)» (*1)  Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l’ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1.)»;" 3) all’, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Programma nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 8 168 000 000 EUR a prezzi correnti. 2.   La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente: a) 2 019 914 000 EUR per l’obiettivo specifico 1 – Calcolo ad alte prestazioni; b) 1 663 956 000 EUR per l’obiettivo specifico 2 – Intelligenza artificiale; c) 1 399 566 000 EUR per l’obiettivo specifico 3 – Cibersicurezza e fiducia; d) 507 347 000 EUR per l’obiettivo specifico 4 – Competenze digitali avanzate; e) 1 002 217 000 EUR per l’obiettivo specifico 5 – Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità; f) 1 575 000 000 EUR per l’obiettivo specifico 6 — Semiconduttori.» ; 4) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riguardo agli obiettivi specifici 1, 2, 3 e 6, si applica l’.» ; 5) all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell’ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 6 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell’Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.» ; 6) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Le sinergie dell’obiettivo specifico 6 con altri programmi dell’Unione sono descritte all’ e nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781»; 7) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 bis del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l’esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall’atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall’accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell’azione lo richiedano.» ; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   Se le condizioni di cui all’ del regolamento (UE) 2023/1781 sono soddisfatte, si applica tale articolo.» ; 8) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 bis sono ammissibili al finanziamento.» ; 9) nell’allegato I è aggiunto il punto seguente: «Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori Le azioni nell’ambito dell’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1781.»; 10) nell’allegato II è aggiunto il punto seguente: «Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori Gli indicatori misurabili per sorvegliare l’attuazione e per la rendicontazione dei progressi compiuti nel conseguire l’obiettivo specifico 6 sono indicati nell’allegato II del regolamento (UE) 2023/1781.»; 11) nell’allegato III è aggiunto il punto seguente: «Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori Le sinergie con i programmi dell’Unione per l’obiettivo specifico 6 sono indicate nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1781.».
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