Art. 2

Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688

In vigore dal 8 set 2023
Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688 Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così rettificato: (1) all’articolo 18, la lettera a) è soppressa; (2) all’articolo 43, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In caso di ungulati detenuti destinati alla macellazione, la raccolta di animali da più di uno stabilimento per un periodo inferiore a 20 giorni, dopo che questi hanno lasciato lo stabilimento di origine, è considerata un’operazione di raccolta.» ; (3) all’articolo 53, lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «b) gli animali sono accompagnati da un documento di identificazione individuale secondo quanto previsto all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; e»; (4) l’articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Deroga per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri L’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare i movimenti di equini registrati non conformi alle prescrizioni in materia di certificazione sanitaria di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 verso un altro Stato membro, a condizione che: a) l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia stabilito le condizioni sulla base delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c) e abbia informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati; b) gli animali detenuti e spostati nei rispettivi territori dello Stato membro di origine e dello Stato membro di destinazione soddisfino almeno le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti di equini detenuti verso altri Stati membri, in particolare le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale di cui all’articolo 22; c) l’autorità competente dello Stato membro di origine soddisfi la condizione di tracciabilità degli animali spostati, stabilita dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione, e notifichi all’autorità competente dello Stato membro di destinazione l’intenzione di avvalersi della deroga.» ; (5) all’articolo 86, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il certificato sanitario per i cani, i gatti e i furetti, ad eccezione dei cani, gatti e furetti di cui al paragrafo 2, che è rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, contiene le informazioni generali di cui all’allegato VIII, parte 1, punto 1, e un attestato di conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 53 e, ove applicabile, all’articolo 54, come pure un collegamento al documento di identificazione di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.» ; (6) all’articolo 91, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) per quanto riguarda cani, gatti, furetti, un controllo documentario del documento di identificazione individuale di cui all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e, per quanto riguarda cani, gatti, furetti e altri carnivori, un controllo d’identità e un esame clinico e, qualora non sia possibile, un’ispezione clinica degli animali della partita al fine di rilevare segni clinici o sospetti delle malattie elencate pertinenti per le specie.».
Storico versioni

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