Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688

In vigore dal 8 set 2023
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/688 Il regolamento delegato (UE) 2020/688 è così modificato: (1) all’articolo 9 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   Gli operatori dei macelli provvedono affinché gli animali delle specie elencate per l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica siano macellati entro un termine massimo di 24 ore dall’arrivo al macello, se provengono da un altro Stato membro e non soddisfano le prescrizioni di cui rispettivamente all’articolo 10, paragrafo 1, lettera f), all’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), all’articolo 23, paragrafo 1, lettera g), all’articolo 26, paragrafo 1, lettera g), o all’articolo 29, paragrafo 1, lettera f), per ciascuna specie interessata.» ; (2) all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica: i) non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza; oppure ii) è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza, ma è soddisfatta una delle seguenti serie di prescrizioni: 1) gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure 2) gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.»; b) è aggiunto il comma seguente: «In deroga alla lettera f), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare movimenti che non soddisfano uno dei requisiti di cui a tale lettera verso un altro Stato membro o una sua zona se lo Stato membro di destinazione: a) ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati; e b) accetta gli animali indipendentemente dallo Stato membro o da una sua zona di cui sono originari»; (3) all’articolo 15, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica: i) non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza; oppure ii) è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza, ma è soddisfatta una delle seguenti serie di prescrizioni: 1) gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure 2) gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.»; b) è aggiunto il comma seguente: «In deroga alla lettera e), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare movimenti che non soddisfano uno dei requisiti di cui a tale lettera verso un altro Stato membro o una sua zona se lo Stato membro di destinazione: a) ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati; e b) accetta gli animali indipendentemente dallo Stato membro o da una sua zona di cui sono originari»; (4) all’articolo 23, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica: i) non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza; oppure ii) è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza, ma è soddisfatta una delle seguenti serie di prescrizioni: 1) gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure 2) gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.»; b) è aggiunto il comma seguente: «In deroga alla lettera g), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare movimenti che non soddisfano uno dei requisiti di cui a tale lettera verso un altro Stato membro o una sua zona se lo Stato membro di destinazione: a) ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati; e b) accetta gli animali indipendentemente dallo Stato membro o da una sua zona di cui sono originari»; (5) all’articolo 26, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica: i) non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza; oppure ii) è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza, ma è soddisfatta una delle seguenti serie di prescrizioni: 1) gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure 2) gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.»; b) è aggiunto il comma seguente: «In deroga alla lettera g), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare movimenti che non soddisfano uno dei requisiti di cui a tale lettera verso un altro Stato membro o una sua zona se lo Stato membro di destinazione: a) ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati; e b) accetta gli animali indipendentemente dallo Stato membro o da una sua zona di cui sono originari»; (6) all’articolo 29, il paragrafo 1 è così modificato: a) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) gli animali provengono da uno stabilimento intorno al quale, in un raggio di almeno 150 km, l’infezione da virus della malattia emorragica epizootica: i) non è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza; oppure ii) è stata segnalata in animali detenuti delle specie elencate per tale malattia nei due anni precedenti la partenza, ma è soddisfatta una delle seguenti serie di prescrizioni: 1) gli animali sono stati tenuti in una zona stagionalmente indenne da malattia emorragica epizootica conformemente all’allegato IX, parti 1 e 2: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di ingresso dell’animale nell’area stagionalmente indenne; oppure 2) gli animali sono stati protetti dagli attacchi dei vettori durante il trasporto verso il luogo di destinazione e sono stati tenuti al riparo dagli attacchi dei vettori in uno stabilimento protetto dai vettori che soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato IX, parte 3: — per almeno 60 giorni prima della data del movimento; oppure — per almeno 28 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica effettuata su campioni prelevati dopo almeno 28 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori; oppure — per almeno 14 giorni prima della data del movimento e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova PCR effettuata su campioni prelevati dopo almeno 14 giorni dalla data di inizio del periodo di protezione dagli attacchi dei vettori.»; b) è aggiunto il comma seguente: «In deroga alla lettera f), punto ii), l’autorità competente dello Stato membro di origine può autorizzare movimenti che non soddisfano uno dei requisiti di cui a tale lettera verso un altro Stato membro o una sua zona se lo Stato membro di destinazione: a) ha informato la Commissione e gli altri Stati membri che tali movimenti sono autorizzati; e b) accetta gli animali indipendentemente dallo Stato membro o da una sua zona di cui sono originari»; (7) all’articolo 67, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1 e 2 siano spostati nuovamente nello Stato membro di origine solo se soddisfano le seguenti prescrizioni: a) i volatili sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, o da quella dello Stato membro dell’esposizione. Quest’ultima autorità rilascia il certificato sanitario sulla base delle informazioni ufficiali che figurano sul certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine; b) il movimento avviene entro il periodo di validità del certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine; c) durante l’esposizione i volatili non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore. Se il certificato sanitario è stato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine, una dichiarazione attestante che i volatili non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore durante l’esposizione è rilasciata dal veterinario di cui al paragrafo 3, lettera c), per i volatili diversi da quelli che partecipano a esibizioni di volo, o dall’operatore responsabile dei volatili che hanno partecipato a un’esibizione di volo. 5.   Gli operatori provvedono affinché i volatili in cattività spostati per un’esposizione conformemente ai paragrafi 1 e 2 siano spostati in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine solo se soddisfano le seguenti prescrizioni: a) i volatili sono accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro dell’esposizione e compilato sulla base delle informazioni ufficiali che figurano sul certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 71, paragrafo 1; b) il movimento avviene entro il periodo di validità del certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine; c) i volatili non sono stati a contatto con volatili di stato sanitario inferiore durante l’esposizione; d) se l’esposizione si svolge in uno Stato membro o in una sua zona non aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, i volatili appartenenti a specie di galliformi non sono spostati in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, salvo nel caso in cui tutti i volatili appartenenti a specie di galliformi dell’esposizione soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 62, lettera a). L’operatore del luogo di destinazione provvede affinché i volatili siano tenuti isolati da qualsiasi altro volatile per 21 giorni dopo l’arrivo.» ; (8) all’articolo 91, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nelle 48 ore precedenti o l’ultimo giorno precedente la partenza dallo stabilimento di origine, per quanto riguarda gli equini.»; (9) all’articolo 92, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga al periodo di validità del certificato sanitario di cui all’articolo 91, paragrafo 3, il certificato sanitario rilasciato per un singolo equino di cui all’articolo 76, paragrafo 2, lettera a), è valido 30 giorni a condizione che: a) l’equino che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 comprendente un marchio di convalida valido rilasciato dall’autorità competente, o dall’organismo al quale è stata delegata tale attività, per un periodo non superiore a quattro anni, per attestare che l’animale risiede abitualmente in uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente come stabilimento a basso rischio sanitario per via delle frequenti visite di sanità animale, di controlli di identità e prove sanitarie supplementari e dell’assenza di riproduzione naturale nello stabilimento, salvo in locali dedicati e distinti; oppure b) l’equino registrato che deve essere spostato sia accompagnato dal documento unico di identificazione a vita di cui all’articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, comprendente una licenza valida rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni dalla federazione nazionale della Fédération Équestre Internationale ai fini della partecipazione a competizioni equestri o dall’autorità competente per le corse ippiche ai fini della partecipazione a tali corse, e che attesti che sono effettuate almeno due visite all’anno da parte di un veterinario, tra cui le visite necessarie a effettuare le vaccinazioni periodiche contro l’influenza equina e gli esami necessari per i movimenti verso altri Stati membri o paesi terzi.» ; (10) all’allegato I, parte 6, punto 2, è aggiunta la lettera c): «c) neutralizzazione del virus.»; (11) il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IX.
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