Art. 9

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nelle sottozone CIEM 8 e 9 con reti a strascico e un sistema di scivoli installato a bordo (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT e TX). 2.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente nella zona di cattura.
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