Art. 10
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes), tranne le razze cuculo, effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle sottozone CIEM 8 e 9.
2. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
Storico versioni
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