Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 ago 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«specie soggette a taglia minima»: qualsiasi specie elencata nell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241;
b)
«Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
c)
«sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
d)
«Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM;
e)
«Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM;
f)
«Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
g)
«Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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