Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 ago 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: a) «specie soggette a taglia minima»: qualsiasi specie elencata nell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241; b) «Mar Mediterraneo»: le acque marittime del Mediterraneo a est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest; c) «sottozona geografica della CGPM»: la sottozona geografica della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) quale definita nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); d) «Mar Mediterraneo occidentale»: le sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 della CGPM; e) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 della CGPM; f) «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM; g) «Mare Adriatico meridionale e Mar Ionio»: le sottozone geografiche 18, 19 e 20 della CGPM.
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