Art. 24
Eccezioni per alcune regioni della Finlandia
In vigore dal 17 ago 2023
Eccezioni per alcune regioni della Finlandia
Le uova vendute direttamente dal produttore a punti di vendita nelle regioni elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti previsti dall’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento. Tuttavia, il metodo di allevamento deve essere debitamente indicato ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, lettera c), del presente regolamento.
Storico versioni
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