Art. 11

Stampigliatura degli imballaggi

In vigore dal 17 ago 2023
Stampigliatura degli imballaggi 1.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: a) i codici dei centri di imballaggio in cui le uova sono state imballate e, se del caso, reimballate; b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono distinti con la dicitura «categoria A» o con la lettera «A», da sola o abbinata alla dicitura «fresche» o «uova fresche»; c) la categoria di peso in conformità dell’; d) il termine minimo di conservazione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011; e) la dicitura «uova lavate» per le uova lavate a norma dell’ del presente regolamento; f) come condizione particolare di conservazione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1169/2011, un’indicazione che raccomandi ai consumatori di tenere le uova al fresco dopo l’acquisto. 2.   In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli imballaggi contenenti uova della categoria A recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili, l’indicazione del metodo di allevamento. Ai fini dell’identificazione del metodo di allevamento possono essere utilizzate esclusivamente le diciture seguenti: a) per l’allevamento tradizionale, le diciture di cui all’allegato I del presente regolamento; b) per il metodo di produzione biologica, le diciture di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). La spiegazione del codice del produttore è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno. 3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 si applicano ferme restando eventuali misure tecniche nazionali che prevedano requisiti più rigorosi rispetto ai requisiti minimi per i sistemi di produzione per i vari metodi di allevamento delle galline ovaiole riportati nell’allegato II e che siano applicabili esclusivamente ai produttori dello Stato membro interessato, purché compatibili con la normativa comunitaria. 4.   Gli imballaggi contenenti uova della categoria B recano sulla superficie esterna, in caratteri facilmente visibili e chiaramente leggibili: a) il codice del centro di imballaggio; b) la categoria di qualità; gli imballaggi sono contraddistinti con la dicitura «categoria B» o con la lettera «B»; c) la data di imballaggio. 5.   Per gli imballaggi di uova prodotte sul proprio territorio, gli Stati membri possono chiedere che le etichette siano apposte in modo tale da lacerarsi al momento dell’apertura dell’imballaggio.
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