Art. 16

Imballaggio di uova industriali

In vigore dal 17 ago 2023
Imballaggio di uova industriali Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso. Le fascette o le etichette recano: a) il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario; b) il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova; c) la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
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