Art. 16 · Imballaggio di uova industriali

Art. 16

Imballaggio di uova industriali

In vigore dal 17 ago 2023
Imballaggio di uova industriali Le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un’etichetta di colore rosso. Le fascette o le etichette recano: a) il nome e l’indirizzo dell’operatore destinatario; b) il nome e l’indirizzo dell’operatore che ha spedito le uova; c) la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.
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