Art. 1
In vigore dal 17 ago 2023
L’allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è modificato come segue:
1)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione.»;
2)
è inserito il seguente punto 2 bis:
«2 bis.
Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall’obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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