Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 ago 2023
L’allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è modificato come segue: 1) il punto 2 è sostituito dal seguente: «2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione.»; 2) è inserito il seguente punto 2 bis: «2 bis. Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall’obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate.».
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