Art. 30

Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici

In vigore dal 17 ago 2023
Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici 1.   La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali. 2.   La Commissione assicura il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici. 3.   La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti. 4.   La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni. 5.   La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 3 e 4.
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