Art. 30
Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici
In vigore dal 17 ago 2023
Manutenzione e modifiche dei sistemi elettronici
1. La Commissione esegue la manutenzione dei componenti comuni e gli Stati membri eseguono la manutenzione dei rispettivi componenti nazionali.
2. La Commissione assicura il funzionamento ininterrotto dei sistemi elettronici.
3. La Commissione può modificare i componenti comuni dei sistemi elettronici in caso di malfunzionamento, per aggiungere nuove funzionalità o modificare quelle esistenti.
4. La Commissione informa gli Stati membri di eventuali modifiche e aggiornamenti dei componenti comuni.
5. La Commissione rende pubblicamente accessibili le informazioni sulle modifiche e sugli aggiornamenti dei sistemi elettronici di cui ai paragrafi 3 e 4.
Storico versioni
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