Art. 28

Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri

In vigore dal 17 ago 2023
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso, o ne utilizzano uno esistente, per assicurare: a) una registrazione e archiviazione sicure dei dati di identificazione dei dichiaranti e di altre persone; b) uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati dei dichiaranti e di altre persone.
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