Art. 28
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
In vigore dal 17 ago 2023
Sistemi di gestione dell’identità e dell’accesso degli Stati membri
Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso, o ne utilizzano uno esistente, per assicurare:
a)
una registrazione e archiviazione sicure dei dati di identificazione dei dichiaranti e di altre persone;
b)
uno scambio sicuro dei dati di identificazione firmati e criptati dei dichiaranti e di altre persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1773:oj#art-28