Art. 20
Termini di collaborazione nel registro transitorio CBAM
In vigore dal 17 ago 2023
Termini di collaborazione nel registro transitorio CBAM
1. La Commissione sottopone all’accettazione delle autorità competenti i termini di collaborazione, l’accordo sul livello dei servizi e il piano per la sicurezza. La Commissione gestisce il registro transitorio CBAM conformemente ai termini concordati.
2. Il registro transitorio CBAM è utilizzato per le relazioni CBAM e le registrazioni delle dichiarazioni di importazione cui tali relazioni si riferiscono.
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