Art. 20 · Termini di collaborazione nel registro transitorio CBAM

Art. 20

Termini di collaborazione nel registro transitorio CBAM

In vigore dal 17 ago 2023
Termini di collaborazione nel registro transitorio CBAM 1.   La Commissione sottopone all’accettazione delle autorità competenti i termini di collaborazione, l’accordo sul livello dei servizi e il piano per la sicurezza. La Commissione gestisce il registro transitorio CBAM conformemente ai termini concordati. 2.   Il registro transitorio CBAM è utilizzato per le relazioni CBAM e le registrazioni delle dichiarazioni di importazione cui tali relazioni si riferiscono.
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