Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 ago 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Popillia japonica Newman; 2) «piante ospiti»: tutte le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche; 3) «piante specificate»: le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche, elencate nell’allegato I; 4) «area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato II, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato; 5) «scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la pubblicazione «Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Popillia japonica» (5) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»); 6) «orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio»: la pubblicazione «Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante» dell’Autorità.
Storico versioni

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