Art. 2
Definizioni
In vigore dal 1 ago 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: Popillia japonica Newman;
2)
«piante ospiti»: tutte le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche;
3)
«piante specificate»: le piante da impianto con substrato di coltivazione destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche, elencate nell’allegato I;
4)
«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato II, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato;
5)
«scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la pubblicazione «Scheda di sorveglianza fitosanitaria su Popillia japonica» (5) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»);
6)
«orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio»: la pubblicazione «Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante» dell’Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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