Art. 2
Set di dati
In vigore dal 31 lug 2023
Set di dati
(1)
Il contenuto dei set di dati è specificato:
(a)
nell’allegato I per la tematica i), indici dei prezzi agricoli, per le tematiche dettagliate:
(i)
stime preliminari e indici definitivi e provvisori;
(ii)
ponderazioni e indici ribasati;
(b)
nell’allegato II per la tematica ii), prezzi assoluti degli input, per le tematiche dettagliate:
(i)
fertilizzanti;
(ii)
mangimi;
(iii)
energia;
(c)
nell’allegato III per la tematica iii), prezzi e affitti dei terreni agricoli, per le tematiche dettagliate:
(i)
prezzi dei terreni agricoli;
(ii)
affitti dei terreni agricoli.
(2)
Per ciascun set di dati la sezione I specifica:
(a)
la descrizione del contenuto dei dati;
(b)
le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;
(c)
i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
(d)
i periodi di riferimento.
(3)
Per ciascun set di dati la sezione II specifica:
(a)
la descrizione delle unità di misura;
(b)
i requisiti tecnici relativi alle variabili.
Storico versioni
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