Art. 2 · Set di dati

Art. 2

Set di dati

In vigore dal 31 lug 2023
Set di dati (1) Il contenuto dei set di dati è specificato: (a) nell’allegato I per la tematica i), indici dei prezzi agricoli, per le tematiche dettagliate: (i) stime preliminari e indici definitivi e provvisori; (ii) ponderazioni e indici ribasati; (b) nell’allegato II per la tematica ii), prezzi assoluti degli input, per le tematiche dettagliate: (i) fertilizzanti; (ii) mangimi; (iii) energia; (c) nell’allegato III per la tematica iii), prezzi e affitti dei terreni agricoli, per le tematiche dettagliate: (i) prezzi dei terreni agricoli; (ii) affitti dei terreni agricoli. (2) Per ciascun set di dati la sezione I specifica: (a) la descrizione del contenuto dei dati; (b) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale; (c) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat); (d) i periodi di riferimento. (3) Per ciascun set di dati la sezione II specifica: (a) la descrizione delle unità di misura; (b) i requisiti tecnici relativi alle variabili.
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