Art. 3

Certificato fitosanitario

In vigore dal 25 lug 2023
Certificato fitosanitario Le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario che, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», comprende gli elementi seguenti: a) la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione»; b) il numero o i numeri corrispondenti a ciascun lotto esportato; c) il nome della zona indenne da organismi nocivi originaria e d) il nome e il numero di registrazione del produttore o dei produttori registrati di cui al punto 3 dell’allegato.
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