Art. 3
Certificato fitosanitario
In vigore dal 25 lug 2023
Certificato fitosanitario
Le piante specificate sono accompagnate da un certificato fitosanitario che, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», comprende gli elementi seguenti:
a)
la dicitura «In conformità alle prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1572 della Commissione»;
b)
il numero o i numeri corrispondenti a ciascun lotto esportato;
c)
il nome della zona indenne da organismi nocivi originaria e
d)
il nome e il numero di registrazione del produttore o dei produttori registrati di cui al punto 3 dell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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