Art. 2
Set di dati
In vigore dal 25 lug 2023
Set di dati
1. Il contenuto dei set di dati è specificato:
1)
nell’allegato I per la tematica i), superficie di produzione e produzione vegetale, per le tematiche dettagliate:
1)
seminativi e prati permanenti;
2)
orticoltura escluse le colture permanenti;
3)
colture permanenti;
2)
nell’allegato II per la tematica ii), bilanci delle colture, per le tematiche dettagliate:
1)
bilanci dei cereali;
2)
bilanci dei semi oleosi;
3)
nell’allegato III per la tematica iii), pascoli, per la tematica dettagliata:
1)
gestione dei pascoli.
2. Per ciascun set di dati la sezione I specifica:
1)
la descrizione del contenuto dei dati;
2)
le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;
3)
le variabili da fornire sulla produzione biologica;
4)
i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
5)
i periodi di riferimento.
3. Per ciascun set di dati la sezione II specifica, se del caso:
1)
la descrizione delle unità di misura;
2)
i requisiti tecnici relativi alle variabili;
3)
le soglie per le esenzioni dai termini per la trasmissione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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