Art. 2 · Set di dati

Art. 2

Set di dati

In vigore dal 25 lug 2023
Set di dati 1.   Il contenuto dei set di dati è specificato: 1) nell’allegato I per la tematica i), superficie di produzione e produzione vegetale, per le tematiche dettagliate: 1) seminativi e prati permanenti; 2) orticoltura escluse le colture permanenti; 3) colture permanenti; 2) nell’allegato II per la tematica ii), bilanci delle colture, per le tematiche dettagliate: 1) bilanci dei cereali; 2) bilanci dei semi oleosi; 3) nell’allegato III per la tematica iii), pascoli, per la tematica dettagliata: 1) gestione dei pascoli. 2.   Per ciascun set di dati la sezione I specifica: 1) la descrizione del contenuto dei dati; 2) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale; 3) le variabili da fornire sulla produzione biologica; 4) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat); 5) i periodi di riferimento. 3.   Per ciascun set di dati la sezione II specifica, se del caso: 1) la descrizione delle unità di misura; 2) i requisiti tecnici relativi alle variabili; 3) le soglie per le esenzioni dai termini per la trasmissione dei dati.
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