Art. 4

Salvaguardia accelerata

In vigore dal 20 lug 2023
Salvaguardia accelerata 1.   Qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto mediante l'adozione di un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. I dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione per prodotti simili o direttamente concorrenti. 2.   La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all', lettera a). Ogni due mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai risultati del monitoraggio periodico. 3.   La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di reintrodurre i dazi doganali. Tale valutazione è avviata: a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre, a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato dell’Unione di cui al paragrafo 1; o b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono sufficienti elementi di prova prima facie a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di cui al paragrafo 1. La valutazione di cui al primo comma è conclusa entro tre mesi dal suo avvio, 4.   Nello svolgere la valutazione di cui paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali: a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; e b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi dell'Unione, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti. Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti. 5.   Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda reintrodurre i dazi doganali, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell’accordo di associazione. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso. 6.   Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Commissione, dopo averne informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), può applicare le misure preventive che ritiene necessarie senza seguire la procedura di cui al paragrafo 5.
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