Art. 3

Sospensione temporanea delle misure

In vigore dal 20 lug 2023
Sospensione temporanea delle misure 1.   Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all', la Commissione può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una qualsiasi delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all', lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la richiesta dello Stato membro è comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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Sospensione temporanea delle misure (Art. 3 Regolamento (UE) 2023/1524) — Testo vigente | Portale Normativo