Art. 5

In vigore dal 14 lug 2023
1.   Senza indugio e comunque entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, comunicano alla Commissione quanto segue relativamente alle misure attuate ai sensi dell': a) una descrizione delle misure da adottare; b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori; c) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche; d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure; e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni; f) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 31 gennaio 2024; g) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell', paragrafo 2; h) le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. 2.   Entro il 15 giugno 2024 gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.
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