Art. 2

In vigore dal 14 lug 2023
1.   Gli Stati membri di cui all', paragrafo 1, che attuano i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo possono utilizzare inoltre le proprie dotazioni finanziarie di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento per finanziare la misura di distillazione temporanea in caso di crisi di cui all' del regolamento delegato (UE) 2023/1225 secondo gli stessi requisiti e condizioni ivi previsti, ad eccezione dell', paragrafo 2, e dell', primo comma. 2.   Le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento possono essere attuate successivamente al 15 ottobre 2023. In tal caso gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché l', paragrafo 1, lettera b), l', l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 17, gli articoli da 40 a 43 e gli articoli 51, 52, 54, 59, 63 e 65 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) continuano ad applicarsi a tali operazioni e ai pagamenti per esse effettuati. Analogamente gli , l'articolo 43, gli articoli da 48 a 54 e l'articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (9), gli , gli articoli da 19 a 23, gli articoli da 25 a 31, l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (10) continuano ad applicarsi mutatis mutandis. Inoltre, l', l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (11) continuano ad applicarsi alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati per tali operazioni di distillazione. 3.   Le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento sono attuate con sufficiente anticipo per consentire pagamenti conformemente alla data di ammissibilità dei pagamenti di cui all', paragrafo 5. 4.   Gli Stati membri possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le operazioni di distillazione finanziate a norma del presente regolamento fino a un massimo del 200 %, in linea con il sostegno nazionale supplementare di cui all', paragrafo 2. 5.   Il sostegno finanziario dell'Unione versato per le operazioni di distillazione finanziate a norma del paragrafo 1 è considerato contributo finanziario dell'Unione per l'esercizio in cui gli Stati membri effettuano i pagamenti.
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