Art. 88
Trasmissione di un parere alla Commissione
In vigore dal 12 lug 2023
Trasmissione di un parere alla Commissione
1. L’Agenzia trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte a norma dell’. Qualora i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica divergano sensibilmente dalle restrizioni proposte, l’Agenzia presenta una nota esplicativa alla Commissione contenente una spiegazione dettagliata delle ragioni di tale divergenza. Se uno dei comitati o entrambi non adottano un parere entro il termine di cui all’, rispettivamente paragrafi 1 e 2, l’Agenzia ne informa la Commissione, precisandone le ragioni.
2. L’Agenzia pubblica senza indugio i pareri dei due comitati sul suo sito web.
3. L’Agenzia inoltra alla Commissione o allo Stato membro, su richiesta, tutti i documenti e gli elementi probatori che le sono stati trasmessi o che essa ha preso in esame.
Storico versioni
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