Art. 88 · Trasmissione di un parere alla Commissione

Art. 88

Trasmissione di un parere alla Commissione

In vigore dal 12 lug 2023
Trasmissione di un parere alla Commissione 1.   L’Agenzia trasmette senza indugio alla Commissione i pareri emessi dal comitato per la valutazione dei rischi e dal comitato per l’analisi socioeconomica sulle restrizioni proposte a norma dell’. Qualora i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l’analisi socioeconomica divergano sensibilmente dalle restrizioni proposte, l’Agenzia presenta una nota esplicativa alla Commissione contenente una spiegazione dettagliata delle ragioni di tale divergenza. Se uno dei comitati o entrambi non adottano un parere entro il termine di cui all’, rispettivamente paragrafi 1 e 2, l’Agenzia ne informa la Commissione, precisandone le ragioni. 2.   L’Agenzia pubblica senza indugio i pareri dei due comitati sul suo sito web. 3.   L’Agenzia inoltra alla Commissione o allo Stato membro, su richiesta, tutti i documenti e gli elementi probatori che le sono stati trasmessi o che essa ha preso in esame.
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