Art. 54

Autorità competente

In vigore dal 12 lug 2023
Autorità competente 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili degli obblighi di cui al presente capo, in particolare del controllo e della verifica dell’adempimento agli obblighi di cui al presente capo da parte dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore. 2.   Ciascuno Stato membro può designare inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1 ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 4. 3.   Gli Stati membri definiscono le modalità organizzative e di funzionamento dell’autorità o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali relative a: a) la registrazione dei produttori in conformità dell’; b) l’autorizzazione dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore in conformità dell’; c) la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’; d) la raccolta di dati sulle batterie e sui rifiuti di batterie in conformità dell’; e) la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’. 4.   Entro il 18 novembre 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.
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