Art. 54
Autorità competente
In vigore dal 12 lug 2023
Autorità competente
1. Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili degli obblighi di cui al presente capo, in particolare del controllo e della verifica dell’adempimento agli obblighi di cui al presente capo da parte dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.
2. Ciascuno Stato membro può designare inoltre un punto di contatto tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1 ai fini della comunicazione con la Commissione a norma del paragrafo 4.
3. Gli Stati membri definiscono le modalità organizzative e di funzionamento dell’autorità o delle autorità competenti, comprese le norme amministrative e procedurali relative a:
a)
la registrazione dei produttori in conformità dell’;
b)
l’autorizzazione dei produttori e delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore in conformità dell’;
c)
la sorveglianza dell’attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore in conformità dell’;
d)
la raccolta di dati sulle batterie e sui rifiuti di batterie in conformità dell’;
e)
la messa a disposizione delle informazioni in conformità dell’.
4. Entro il 18 novembre 2025 gli Stati membri comunicano alla Commissione i nominativi e i recapiti delle autorità competenti designate in applicazione del paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti di tali autorità competenti.
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