Art. 30

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 12 lug 2023
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione. 2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico e tiene aggiornato un elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività di valutazione della conformità per le quali sono stati notificati.
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