Art. 30 · Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

Art. 30

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 12 lug 2023
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. Essa assegna un numero unico anche se l’organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell’Unione. 2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico e tiene aggiornato un elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività di valutazione della conformità per le quali sono stati notificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1542:oj#art-30