Art. 3

Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni

In vigore dal 10 lug 2023
Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni 1.   Le notifiche delle concentrazioni a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate dalle parti notificanti di cui all’, paragrafo 1. Ciascuna parte notificante è responsabile della correttezza delle informazioni che fornisce. 2.   Le notifiche e le dichiarazioni relative a procedure di appalto pubblico sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dall’operatore economico o, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, di subappaltatori principali e di fornitori principali, dall’appaltatore principale o dal concessionario principale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, per proprio conto e per conto di tutte le parti notificanti di cui all’, paragrafo 3. Ciascuna parte notificante è responsabile unicamente della correttezza delle informazioni relative ai contributi finanziari esteri che le sono stati concessi. 3.   Se le notifiche o le dichiarazioni sono firmate dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1441:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo