Art. 3
Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni
In vigore dal 10 lug 2023
Persone autorizzate a presentare notifiche e dichiarazioni
1. Le notifiche delle concentrazioni a norma dell’ del regolamento (UE) 2022/2560 sono presentate dalle parti notificanti di cui all’, paragrafo 1. Ciascuna parte notificante è responsabile della correttezza delle informazioni che fornisce.
2. Le notifiche e le dichiarazioni relative a procedure di appalto pubblico sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dall’operatore economico o, nel caso di raggruppamenti di operatori economici, di subappaltatori principali e di fornitori principali, dall’appaltatore principale o dal concessionario principale di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2560, per proprio conto e per conto di tutte le parti notificanti di cui all’, paragrafo 3. Ciascuna parte notificante è responsabile unicamente della correttezza delle informazioni relative ai contributi finanziari esteri che le sono stati concessi.
3. Se le notifiche o le dichiarazioni sono firmate dai rappresentanti esterni autorizzati delle persone o delle imprese, questi forniscono per iscritto la prova di disporre dei poteri di rappresentanza.
Storico versioni
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