Art. 23
Sospensione dei termini nell’ambito di concentrazioni
In vigore dal 10 lug 2023
Sospensione dei termini nell’ambito di concentrazioni
1. La Commissione può sospendere i termini di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, ai sensi dell’, paragrafo 5, dello stesso regolamento, per uno dei seguenti motivi:
a)
le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560 alle parti notificanti o a qualsiasi altra persona interessata non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione;
b)
le informazioni richieste dalla Commissione ad altre imprese o associazioni di imprese, a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione, a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o ad altre persone interessate;
c)
una delle parti notificanti o altre persone interessate hanno rifiutato di sottoporsi a un’ispezione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e disposta mediante decisione a norma dell’, paragrafo 3, dello stesso regolamento, o di cooperare allo svolgimento dell’ispezione a norma dell’, paragrafo 2, dello stesso regolamento;
d)
le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti del tipo descritto all’, paragrafo 3.
2. Se la Commissione sospende, a norma del paragrafo 1, un termine di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, il termine è sospeso nei casi di cui:
a)
al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie;
b)
al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il tentativo non riuscito di procedere all’ispezione e l’effettiva conclusione dell’ispezione disposta mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o le altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, l’ispezione disposta non è più necessaria;
c)
al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente fra il momento in cui alla Commissione avrebbero dovuto essere segnalate le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni riguardanti i cambiamenti relativi ai fatti, e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni non sono più necessarie.
3. La sospensione dei termini decorre dal giorno lavorativo successivo alla data in cui si è verificato l’evento che l’ha causata. La sospensione dei termini cessa il giorno in cui viene meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo.
4. La Commissione tratta entro un tempo ragionevole tutti i dati ricevuti nel quadro dell’indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l’ispezione disposta non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c).
Storico versioni
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