Art. 23 · Sospensione dei termini nell’ambito di concentrazioni

Art. 23

Sospensione dei termini nell’ambito di concentrazioni

In vigore dal 10 lug 2023
Sospensione dei termini nell’ambito di concentrazioni 1.   La Commissione può sospendere i termini di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, ai sensi dell’, paragrafo 5, dello stesso regolamento, per uno dei seguenti motivi: a) le informazioni richieste dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560 alle parti notificanti o a qualsiasi altra persona interessata non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione; b) le informazioni richieste dalla Commissione ad altre imprese o associazioni di imprese, a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560 non vengono fornite o vengono fornite in modo incompleto entro il termine fissato dalla Commissione, a causa di circostanze imputabili a una delle parti notificanti o ad altre persone interessate; c) una delle parti notificanti o altre persone interessate hanno rifiutato di sottoporsi a un’ispezione della Commissione a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e disposta mediante decisione a norma dell’, paragrafo 3, dello stesso regolamento, o di cooperare allo svolgimento dell’ispezione a norma dell’, paragrafo 2, dello stesso regolamento; d) le parti notificanti hanno omesso di comunicare alla Commissione informazioni pertinenti, compresi i cambiamenti del tipo descritto all’, paragrafo 3. 2.   Se la Commissione sospende, a norma del paragrafo 1, un termine di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2022/2560, il termine è sospeso nei casi di cui: a) al paragrafo 1, lettere a) e b), per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine fissato nella domanda di informazioni e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni chieste mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni richieste non sono più necessarie; b) al paragrafo 1, lettera c), per il periodo intercorrente fra il tentativo non riuscito di procedere all’ispezione e l’effettiva conclusione dell’ispezione disposta mediante decisione o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti o le altre persone interessate che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, l’ispezione disposta non è più necessaria; c) al paragrafo 1, lettera d), per il periodo intercorrente fra il momento in cui alla Commissione avrebbero dovuto essere segnalate le informazioni pertinenti, ivi comprese le informazioni riguardanti i cambiamenti relativi ai fatti, e il ricevimento, in forma completa ed esatta, delle informazioni o il momento in cui la Commissione informa le parti notificanti che, alla luce dei risultati dell’indagine in corso o degli sviluppi del mercato, le informazioni non sono più necessarie. 3.   La sospensione dei termini decorre dal giorno lavorativo successivo alla data in cui si è verificato l’evento che l’ha causata. La sospensione dei termini cessa il giorno in cui viene meno la causa della sospensione. Se tale giorno non è un giorno lavorativo, la sospensione del termine cessa allo scadere del giorno lavorativo successivo. 4.   La Commissione tratta entro un tempo ragionevole tutti i dati ricevuti nel quadro dell’indagine che le consentano di ritenere che le informazioni richieste o l’ispezione disposta non siano più necessarie ai sensi del paragrafo 2, lettere a), b) e c).
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