Art. 14

Termini per la presentazione degli impegni nelle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico

In vigore dal 10 lug 2023
Termini per la presentazione degli impegni nelle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico 1.   Per quanto riguarda i contributi finanziari esteri notificati alla Commissione nell’ambito di procedure di appalto pubblico a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni offerti dagli operatori economici interessati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono presentati alla Commissione entro e non oltre 50 giorni lavorativi a decorrere dalla data di avvio dell’indagine approfondita. In funzione della loro portata e previa consultazione con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori, il ricevimento degli impegni da parte della Commissione può essere considerato un caso eccezionale debitamente giustificato per prorogare il termine per l’adozione di una decisione di chiusura dell’indagine approfondita ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560. 2.   In circostanze eccezionali, la Commissione può prendere in considerazione impegni proposti dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1. Nel decidere se prendere in considerazione gli impegni proposti in tali circostanze, la Commissione tiene conto in particolare della necessità di rispettare la procedura di comitato di cui all’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560.
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Termini per la presentazione degli impegni nelle indagini riguardanti procedure di appalto pubblico (Art. 14 Regolamento (UE) 2023/1441) — Testo vigente | Portale Normativo