Art. 15
Procedura di presentazione degli impegni
In vigore dal 10 lug 2023
Procedura di presentazione degli impegni
1. Gli impegni proposti dall’impresa oggetto di indagine sono presentati alla Commissione conformemente all’ per le decisioni a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2560 e conformemente all’ per le decisioni a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
2. Quando offre gli impegni, l’impresa oggetto di indagine segnala nel contempo tutte le informazioni che ritiene riservate, motiva debitamente la richiesta di riservatezza e fornisce separatamente una versione non riservata degli impegni.
3. Nel quadro delle procedure di cui ai capi 3 e 4 del regolamento (UE) 2022/2560, gli impegni sono firmati dalle parti notificanti e da tutte le altre persone interessate alle quali gli impegni impongono obblighi.
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