Art. 50

Responsabilità

In vigore dal 27 giu 2023
Responsabilità 1.   La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dallo statuto dei funzionari o del regime applicabile ai membri del personale.
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