Art. 50
Responsabilità
In vigore dal 27 giu 2023
Responsabilità
1. La responsabilità contrattuale dell’Agenzia è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall’Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell’esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dallo statuto dei funzionari o del regime applicabile ai membri del personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2023:1322:oj#art-50