Art. 19
Formazione
In vigore dal 27 giu 2023
Formazione
L’Agenzia, nell’ambito del suo mandato e in coordinamento con gli altri organi e organismi dell’Unione:
a)
organizza formazioni e programmi di studio specializzati in settori di interesse e rilevanza a livello dell’Unione;
b)
fornisce strumenti di formazione e sistemi di supporto per facilitare lo scambio di conoscenze in tutta l’Unione;
c)
assiste gli Stati membri nell’organizzazione di iniziative di formazione e di sviluppo delle capacità.
Storico versioni
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