Art. 19 · Formazione

Art. 19

Formazione

In vigore dal 27 giu 2023
Formazione L’Agenzia, nell’ambito del suo mandato e in coordinamento con gli altri organi e organismi dell’Unione: a) organizza formazioni e programmi di studio specializzati in settori di interesse e rilevanza a livello dell’Unione; b) fornisce strumenti di formazione e sistemi di supporto per facilitare lo scambio di conoscenze in tutta l’Unione; c) assiste gli Stati membri nell’organizzazione di iniziative di formazione e di sviluppo delle capacità.
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