Art. 5

Certificato fitosanitario

In vigore dal 27 giu 2023
Certificato fitosanitario Il legname specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario comprendente gli elementi seguenti: a) alla rubrica «Luogo di origine», il nome e l’ubicazione del luogo di raccolta del legname specificato; b) alla rubrica «Dichiarazione supplementare», la seguente dichiarazione: «La partita rispetta le prescrizioni dell’Unione europea stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1312 della Commissione»; c) il contrassegno di identificazione della partita sottoposta a fumigazione di cui al punto 7 dell’allegato; d) il numero o i numeri di tronco corrispondenti a ciascun tronco esportato del legname specificato; e) il nome dell’operatore abilitato alla fumigazione e il nome e l’ubicazione del sito di fumigazione.
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